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Sia
in caso di conferimento tacito che esplicito del TFR ai fondi, questo
riguarda le quote da maturare e non quelle già maturate. Le
modalità di decisione per il conferimento o meno del TFR al fondo
può avvenire, dal 1° gennaio 2007:
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in modo
esplicito per l’adesione ad un fondo complementare a propria scelta,
entro il 30 giugno 2007 per chi è già assunto alla data del 1° gennaio
2007, oppure entro 6 mesi dalla data di prima assunzione se
questa avviene dopo il 1° gennaio 2007. La scelta viene fatta dal
lavoratore per un fondo specifico, di qualsiasi tipo, purché rientri
nei requisiti descritti ed approvati dalla COVIP;
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sempre in
modo esplicito, e sempre entro il 30 giugno 2007 per chi è già
assunto al 1° gennaio 2007, oppure entro 6 mesi dalla data di
prima assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, è necessario
esprimere la volontà di non aderire al fondo complementare e mantenere
il TFR in azienda con le tradizionali modalità di accantonamento e
liquidazione. Per questi lavoratori, è sempre possibile revocare
la scelta di mantenere in azienda il TFR e quindi aderire anche
successivamente al fondo pensione.
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in
modo tacito, con il meccanismo del “silenzio-assenso”,
qualora il lavoratore già assunto alla data del 1° gennaio 2007
non si esprima in alcun senso entro il 30 giugno 2007, oppure
entro sei mesi dalla data di assunzione, se questa avviene
dopo il 1° gennaio 2007; in questo caso la norma prevede che il
datore di lavoro dovrà trasferire il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare collettiva prevista dai contratti o accordi
collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo
aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una diversa
forma pensionistica complementare. Tale accordo deve essere comunque
notificato al lavoratore in modo diretto e personale. In caso di
presenza di più forme pensionistiche complementari alle quali l’azienda
abbia aderito, la norma prevede che il TFR maturando venga
trasferito a una di esse, in accordo tra le parti; se dovesse mancare
l’accordo, il TFR verrà trasferito al fondo al quale l’azienda abbia
aderito con il maggior numero di dipendenti. Nel caso, infine, dovesse
mancare un fondo collettivo e un accordo, allora il TFR maturando
dovrà essere destinato ad un fondo residuale, previsto
dall’articolo 9, istituito presso l’INPS. |
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Si tratta
dei lavoratori che si sono occupati per la prima volta anteriormente
al 29 aprile 2003. Per tali lavoratori è prevista dalla previgente
norma la possibilità di trasferire parzialmente il TFR. Qualora
alla data del 1° gennaio 2007, tali lavoratori risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari, potranno scegliere, sempre entro
sei mesi, se mantenere il versamento parziale oppure conferire anche il
residuo TFR maturando al fondo pensione di appartenenza. E’
importante sottolineare che anche per tali lavoratori vale la regola del
totale conferimento del TFR qualora non si esprimano entro il 30 giugno
2007.
Qualora
invece, non siano iscritti ad alcun fondo, dal 1° gennaio al 30 giugno
2007 potranno scegliere se mantenere il proprio TFR maturando
presso il datore di lavoro oppure trasferirlo presso un fondo pensione
nella misura prevista dalla contrattazione collettiva; qualora non sia
previsto un minimo contrattato, la misura del TFR da devolvere non dovrà
essere inferiore al 50%; se invece non esprimeranno alcuna volontà,
varrà sempre il principio della totale devoluzione del TFR al fondo
complementare. |