LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per saperne di più

Da una collaborazione INCA Lombardia - Inca Milano

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Adesione e contribuzione alla previdenza complementare

 
 Adesione e iscrizione

L’adesione tacita o esplicita (per le modalità vai al percorso) al fondo non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, ma il lavoratore può decidere in modo autonomo di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta, anche in assenza di accordi collettivi. Solo in caso di iscrizione ad un fondo contrattato collettivamente, è possibile fruire, oltre che della propria, anche della contribuzione a carico del datore di lavoro.

 
 Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993

Sia in caso di conferimento tacito che esplicito del TFR ai fondi, questo riguarda le quote da maturare e non quelle già maturate. Le modalità di decisione per il conferimento o meno del TFR al fondo può avvenire, dal 1° gennaio 2007:

-          in modo esplicito per l’adesione ad un fondo complementare a propria scelta, entro il 30 giugno 2007 per chi è già assunto alla data del 1° gennaio 2007, oppure entro 6 mesi dalla data di prima assunzione se questa avviene dopo il 1° gennaio 2007. La scelta viene fatta dal lavoratore per un fondo specifico, di qualsiasi tipo, purché rientri nei requisiti descritti ed approvati dalla COVIP;

-          sempre in modo esplicito, e sempre entro il 30 giugno 2007 per chi è già assunto al 1° gennaio 2007, oppure entro 6 mesi dalla data di prima assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, è necessario esprimere la volontà di non aderire al fondo complementare e mantenere il TFR in azienda con le tradizionali modalità di accantonamento e liquidazione. Per questi lavoratori, è sempre possibile revocare la scelta di mantenere in azienda il TFR e quindi aderire anche successivamente al fondo pensione. 

-          in modo tacito, con il meccanismo del “silenzio-assenso”, qualora il lavoratore già assunto alla data del 1° gennaio 2007 non si esprima in alcun senso entro il 30 giugno 2007, oppure entro sei mesi dalla data di assunzione, se questa avviene dopo il 1° gennaio 2007; in questo caso la norma prevede che il datore di lavoro dovrà trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare collettiva prevista dai contratti o accordi collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma pensionistica complementare. Tale accordo deve essere comunque notificato al lavoratore in modo diretto e personale. In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari alle quali l’azienda abbia aderito, la norma prevede che il TFR maturando venga trasferito a una di esse, in accordo tra le parti; se dovesse mancare l’accordo, il TFR verrà trasferito al fondo al quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di dipendenti. Nel caso, infine, dovesse mancare un fondo collettivo e un accordo, allora il TFR maturando dovrà essere destinato ad un fondo residuale, previsto dall’articolo 9, istituito presso l’INPS.

 

 Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993

Si tratta dei lavoratori che si sono occupati per la prima volta anteriormente al 29 aprile 2003. Per tali lavoratori è prevista dalla previgente norma la possibilità di trasferire parzialmente il TFR. Qualora alla data del 1° gennaio 2007, tali lavoratori risultino iscritti a forme pensionistiche complementari,  potranno scegliere, sempre entro sei mesi, se mantenere il versamento parziale oppure conferire anche il residuo TFR maturando al fondo pensione di appartenenza. E’ importante sottolineare che anche per tali lavoratori vale la regola del totale conferimento del TFR qualora non si esprimano entro il 30 giugno 2007. 

Qualora invece, non siano iscritti ad alcun fondo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 potranno scegliere se mantenere il proprio TFR maturando presso il datore di lavoro oppure trasferirlo presso un fondo pensione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva; qualora non sia previsto un minimo contrattato, la misura del TFR da devolvere non dovrà essere inferiore al 50%; se invece non esprimeranno alcuna volontà, varrà sempre il principio della totale devoluzione del TFR al fondo complementare.

 
 Contribuzione volontaria
Per quanto riguarda la facoltà da parte del lavoratore di proseguire volontariamente la contribuzione,  il requisito per poter versare i contributi volontari, è di un anno di contribuzione al fondo.