| Viene prevista dal
1° gennaio 2007 la possibilità di:
-
riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata,
nei casi di cessazione di attività che comporti un’inoccupazione per un
periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, oppure nei
casi di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria;
-
riscatto totale della posizione in caso di invalidità permanente
che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un
terzo.
-
riscatto totale della posizione nel caso di cessazione di attività
lavorativa con periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi.
In caso
di morte dell’aderente al fondo, la possibilità di riscatto va agli
eredi oppure beneficiari diversi da lui designati. In mancanza di
tali soggetti, in caso di forme pensionistiche individuali la posizione
viene devoluta a finalità sociali con modalità che saranno stabilite dal
decreto del Ministero del Lavoro, mentre nel caso di fondi chiusi e
aperti, la posizione viene acquisita al fondo pensione.
Se il
fondo viene sciolto:
in caso
di scioglimento del fondo pensione di appartenenza, l’intestazione
diretta della copertura assicurativa in essere, per coloro che già
fruiscono della prestazione pensionistica, mentre per gli iscritti è
previsto il riscatto come nel caso della cessazione dei requisiti di
partecipazione.
Attenzione: la direttiva COVIP lascia alla contrattazione collettiva
la possibilità di derogare alla norma generale sul periodo minimo di
inoccupazione. Molti fondi contrattati possono aver mantenuto le vecchie
regole più favorevoli in merito al riscatto totale in caso di cessazione
dell'attività. Pertanto consigliamo di consultare lo statuto aggiornato
del proprio fondo di riferimento.
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