Dalle parti sociali era stato richiesto un sistema di
imposizione di “EET”, ovvero basato sull’Esenzione della
contribuzione, l’Esenzione dei rendimenti e Tassazione delle
sole prestazioni. Il decreto ha invece mantenuto lo schema
previgente, basato sull’esenzione dei contributi, la tassazione
sia dei rendimenti che delle prestazioni. Al rendimento
netto maturato in ciascun periodo d’imposta, viene
applicata una tassazione dell’11%.
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Dal 1°
gennaio 2007 viene confermato come unico limite, un tetto di
deducibilità fiscale sui contributi versati di euro 5.164,57.
L’iscritto che dovesse versare un ammontare di contributi eccedente il
tetto di deduzione, può comunicare al fondo pensione entro il 31
dicembre dell’anno successivo, l’importo dei contributi non dedotti.
Sarà
sempre possibile, inoltre, dedurre i contributi versati a favore di
familiari a carico, entro ovviamente il suddetto tetto. Ricordiamo
le possibilità, riservate ai lavoratori di prima occupazione
successivamente al 1° gennaio 2008, di dedurre dal reddito complessivo
quote eccedenti i 5.164,57 euro. Tale meccanismo permetterebbe di
dedurre nei vent’anni successivi ai primi cinque anni di contribuzione,
un ulteriore importo, comunque non superiore a 2.582,29 euro, risultante
dalla differenza tra l’importo di 25.822,85 e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni a tali forme
pensionistiche.
Nella
base deducibile rientrano: i contributi versati dal lavoratore; i
contributi versati dal datore di lavoro;
i
versamenti per i familiari fiscalmente a carico;
i
contributi volontari.
•Vi
è un riconoscimento fiscale dei contributi reintegratori
della posizione individuale.
È previsto che le somme percepite a
titolo di
anticipazione possono essere reintegrate, a
scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57.
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Le prestazioni erogate dal fondo sotto forma
di
capitale,
così come quelle erogate sotto forma di
rendita,
sono imponibili
al netto delle quote già assoggettate a
ritenuta
(rendimenti)
Analogo criterio viene adottato nella
tassazione delle quote eventualmente anticipate.
Sulla parte imponibile delle
prestazioni
comunque erogate,
viene operata una ritenuta a
titolo di imposta
pari al
15%. Detta percentuale è
ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione
eccedente il 15° con il limite massimo del 6%
[l’aliquota minima non potrà quindi essere inferiore
al 9% con 35 anni di partecipazione (35 – 15 = 20 x
0,3 = 6)]
Solo nella tassazione della
anticipazione per la prima casa e per ulteriori
esigenze verrà applicata l’aliquota unica del 23%.
Ricordiamo che il nuovo regime di
tassazione delle prestazioni si applica alle
prestazioni derivanti dal montante accumulato dopo
il 1° gennaio 2007, quindi ci sarà la tassazione
pro-quota come per il TFR.
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