LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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Da una collaborazione INCA Lombardia - Inca Milano

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Il fisco e la previdenza complementare

 
 Lo schema della tassazione

Dalle parti sociali era stato richiesto un sistema di imposizione di “EET”, ovvero basato sull’Esenzione della contribuzione, l’Esenzione dei rendimenti e Tassazione delle sole prestazioni. Il decreto ha invece mantenuto lo schema previgente, basato sull’esenzione dei contributi, la tassazione sia dei rendimenti che delle prestazioni. Al rendimento netto maturato in ciascun periodo d’imposta,  viene applicata una tassazione dell’11%.

 
 La deducibilità fiscale della contribuzione

Dal 1° gennaio 2007 viene confermato come unico limite, un tetto di deducibilità fiscale sui contributi versati di euro 5.164,57. L’iscritto che dovesse versare un ammontare di contributi eccedente il tetto di deduzione, può comunicare al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo, l’importo dei contributi non dedotti.

Sarà sempre possibile, inoltre, dedurre i contributi versati a favore di familiari a carico, entro ovviamente il suddetto tetto. Ricordiamo le possibilità, riservate ai lavoratori di prima occupazione successivamente al 1° gennaio 2008, di dedurre dal reddito complessivo quote eccedenti i 5.164,57 euro. Tale meccanismo permetterebbe di dedurre nei vent’anni successivi ai primi cinque anni di contribuzione, un ulteriore importo, comunque non superiore a 2.582,29 euro, risultante dalla differenza tra l’importo di 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni a tali forme pensionistiche.

Nella base deducibile rientrano: i contributi versati dal lavoratore; i contributi versati dal datore di lavoro; i versamenti per i familiari fiscalmente a carico; i contributi volontari.

Vi è un riconoscimento fiscale dei contributi reintegratori della posizione individuale. È previsto che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57.

 
 La tassazione delle prestazioni

Le prestazioni erogate dal fondo sotto forma di capitale, così come quelle erogate sotto forma di rendita, sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti) Analogo criterio viene adottato nella tassazione delle quote eventualmente anticipate.

Sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate, viene operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 15%. Detta percentuale è ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° con il limite massimo del 6% [l’aliquota minima non potrà quindi essere inferiore al 9% con 35 anni di partecipazione (35 – 15 = 20 x 0,3 = 6)]

Solo nella tassazione della anticipazione per la prima casa e per ulteriori esigenze verrà applicata l’aliquota unica del 23%.

Ricordiamo che il nuovo regime di tassazione delle prestazioni si applica alle prestazioni derivanti dal montante accumulato dopo il 1° gennaio 2007, quindi ci sarà la tassazione pro-quota come per il TFR.