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Glossario sulla previdenza complementare |
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A |
Adesione
individuale
Forma di adesione al fondo pensione
aperto che si perfeziona mediante un contratto stipulato
direttamente tra il singolo aderente e il fondo
Adesione su
base contrattuale collettiva
Modalità di adesione al fondo pensione
aperto che si perfeziona mediante l’intervento delle
fonti istitutive
Aliquota
IRPEF
È la percentuale che viene applicata al
reddito imponibile e che serve a determinare l'imposta.
Il reddito ai fini IRPEF è diviso in scaglioni e ogni
scaglione è assoggettato ad una aliquota diversa.
Aliquote
marginali
Sono le aliquote crescenti IRPEF che si
applicano ai vari scaglioni di reddito
Assegno
sociale
L'assegno sociale ha sostituito dal 1°
gennaio 1996, la pensione erogata a favore delle persone
con 65 anni e un particolare stato di bisogno. È una
prestazione di natura assistenziale riservata ai
cittadini dell'UE che abbiano: 65 anni di età, la
residenza in Italia e un reddito compatibile con i
minimi di legge.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed
è esente da imposta.
Asset allocation strategica
L’asset allocation strategica definisce la ripartizione
delle risorse finanziarie tra le diverse asset
class (azioni, obbligazioni,), individuando la
politica di investimento di lungo periodo del fondo
Asset allocation tattica
Qualora siano previsti degli intervalli di
variabilità all'interno delle linee di AAS, la
AAT è costituita dalla scelte di scostamento
rispetto al portafoglio neutrale definito dal
benchmark
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B
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Base imponibile
È il reddito che verrà effettivamente tassato: dato che
si ricava dal reddito complessivo e sul quale si calcola l'imposta,
applicando le relative aliquote.
Base imponibile
previdenziale
È l'ammontare su cui va calcolata la percentuale di
contribuzione alla previdenza obbligatoria.
Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento utilizzato dal Fondo
per verificare i risultati della gestione. |
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C |
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Capitalizzazione individuale
Il lavoratore aderente versa in un conto personale
la propria contribuzione stabilita contrattualmente. Ad essa si
aggiungono la contribuzione a carico dell’azienda, una quota
prestabilita di TFR, ed un eventuale contributo volontario. L'ammontare
dei contributi viene investito nei mercati finanziari al fine di
ottenere un rendimento positivo che porti il lavoratore ad accrescere la
propria posizione presso il Fondo Pensione. Dato che i rendimenti che si
otterranno dalla gestione finanziaria non sono certi, non è possibile
stabilire in via preventiva quale sarà il valore futuro della posizione
individuale.
CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Commissione
di vigilanza sui Fondi pensione
E' l’Autorità pubblica ed indipendente chiamata a
vigilare sulla corretta amministrazione e gestione dei fondi pensione
Conto corrente virtuale
Anche con il passaggio ad un regime Contributivo, il
sistema pensionistico resta a ripartizione. I contributi versati
dalla popolazione attiva in un certo periodo vengono utilizzati per
pagare le prestazioni dei pensionati nello stesso periodo. Per questo
motivo l’accumulazione e la capitalizzazione dei contributi è solo
virtuale ed utilizzata ai fini del calcolo delle pensioni.
Contributo obbligatorio
È il contributo minimo previsto dall'Accordo.
Contribuzione definita
In un Fondo pensione a contribuzione definita è certa la
misura della contribuzione. L'entità del flusso contributivo, costituito
dai contributi del lavoratore, del datore di lavoro nonché dalle quote
di Tfr, è determinata dalle fonti istitutive. |
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D |
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Deduzione/Deducibilità
Le somme in deduzione/deducibilità riducono, per un
valore pari al loro intero importo, il reddito imponibile. Il risparmio
fiscale è quindi pari all'aliquota marginale.
Detrazione/Detraibilità
Le somme in detrazione/detraibilità riducono l'imposta
dovuta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l'aliquota di
detrazione. |
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E |
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Esternalizzazione/Outsourcing
Affidamento a soggetti esterni di alcune attività del
Fondo Pensione. L'esternalizzazione può essere decisa dal Fondo Pensione
(es. attività del Service amministrativo) o imposta dalla legge (es.
gestione finanziaria nei fondi pensione negoziali; erogazione delle
rendite).
ETT
È il regime di tassazione introdotto dal legislatore per
la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti
di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del
patrimonio investito, 3° le prestazioni.
E = esenzione delle somme versate.
T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari.
T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita). |
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F |
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Famigliare a carico
È fiscalmente considerato a carico il famigliare con un
reddito annuo non superiore a 2.840,51 Euro (lire 5.500.000) e
individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da
comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti, e in particolare:
il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali, e in mancanza, i
discendenti prossimi, anche naturali. I genitori e, in loro mancanza,
gli ascendenti prossimi, anche naturali. Gli adottati, i generi e le
nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali.
Fondi a prestazione definita
Si tratta di Fondi in cui è certa l’entità della
prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione
richiesta
Fondi comuni di investimento
Sono gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, assoggettati alle disposizioni del T.U.I.F (D.Lgs. 58/98).
Fondo pensione aperto
Tipologia di Fondo pensione disciplinata dall’art. 9 del
D.Lgs. 124/93, costituito sotto forma di patrimonio autonomo e separato
all’interno di una società abilitata alla gestione ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. 124/93.
Fondo pensione chiuso o
negoziale
E' il Fondo pensione istituito dalle fonti
contrattuali o regolamentari di cui all’art. 3 del D.Lgs.
124/93 e costituito nelle forme dell’associazione o della fondazione
come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 124/93.
Fondo pensione complementare
È una associazione, senza scopo di lucro, istituita per
garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello
INPS.
Fonti Istitutive
Atto attraverso il quale si provvede all’istituzione del
Fondo Pensione (contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi
fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, accordi tra soci
lavoratori…).
Forme pensionistiche
individuali
Forme di previdenza da attuarsi mediante l’adesione, su
base individuale al Fondo pensione aperto (art. 9-bis del D.Lgs. 124/93)
ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9-bis del
D.Lgs. 124/93) |
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I |
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Imposta sostitutiva
È una imposta che viene applicata ad alcuni redditi in
sostituzione dell'imposta ordinaria a cui quei redditi avrebbero dovuto
essere assoggettati. |
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M |
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Monocomparto
Un fondo monocomparto si caratterizza per il fatto che le
posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la
definizione di un’unica politica di investimento.
Montante contributivo
Ammontare dei contributi versati all’INPS e delle
relative rivalutazioni (legate alla crescita del PIL). Il montante
contributivo costituisce la somma che, nel sistema contributivo, sarà
convertita in rendita.
Multicomparto
Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti,
ciascuno dei quali si caratterizza per una propria politica di
investimento. In un fondo così articolato, l’iscritto potrà pertanto
scegliere il comparto al quale aderire in funzione dei propri bisogni,
esigenze, propensione al rischio, etc…. |
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P |
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Partecipazione paritetica
Tutte le categorie di votanti sono rappresentati in
un'assemblea con lo stesso numero di membri. Ad esempio, lavoratori e
datori di lavoro hanno la stessa rappresentatività all’interno
dell’Assemblea dei Delegati.
Parti istitutive
Soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive
Periodo di imposta
È il periodo preso a riferimento per la commisurazione
dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta (quasi sempre
corrispondente all'anno solare).
PIL
Prodotto Interno Lordo. Valore della produzione totale di
beni e servizi dell'economia, aumentata delle imposte indirette sulle
importazioni e al netto dei consumi intermedi. Rappresenta la misura
fondamentale dell'andamento dell'attività economica.
Plafond assoluto
È il limite massimo assoluto di deduzione dei contributi
alla previdenza complementare. È pari a 5164,57 Euro (10.000.000 lire).
Posizione
individuale/Montante
Rappresenta il controvalore delle somme investite dal
lavoratore nel fondo pensione. È costituito per ciascun aderente
dall'insieme dei contributi versati e dai rendimenti prodotti dalla
gestione finanziaria del patrimonio del fondo pensione.
Premorienza
Decesso del lavoratore antecedente al momento del
pensionamento.
Prestazione pensionistica
complementare di anzianità
È la prestazione che si consegue al compimento di una età
di non più di 10 anni inferiore all'età stabilita dal regime
obbligatorio per la pensione di vecchiaia ed avendo maturato almeno 15
anni di associazione al Fondo.
Prestazione pensionistica
complementare di vecchiaia
È la prestazione che si consegue al compimento dell'età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio avendo maturato almeno 5
anni di associazione al Fondo |
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Q |
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Quota associativa
Quota parte del flusso contributivo destinata alla
copertura degli oneri di gestione
Quota d’iscrizione
Quota una tantum versata al momento dell’adesione al
Fondo |
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R |
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Reddito complessivo
È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di
deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi
reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.
Responsabile
E' la figura professionale che sovrintende alla
complessiva gestione del Fondo pensione aperto. |
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S |
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Sistema di calcolo
contributivo
È il sistema di calcolo, attualmente in vigore, legato
alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento
del prodotto interno lordo.
Requisito per il pensionamento è un'età dai 57 ai 65 anni, sia per gli
uomini che per le donne. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a
condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno
sociale.
Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva
attività lavorativa.
Sistema di calcolo
retributivo
È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli
ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti
e 15 per i lavoratori autonomi). E' ancora valido per chi al 31 dicembre
1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.
Si va in pensione a: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne. Gli
invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione
di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da
attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.) |
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T |
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Tassazione ordinaria
L'applicazione delle aliquote IRPEF ai diversi scaglioni
di reddito imponibile.
Tassazione separata
È un tipo di tassazione agevolata rispetto alla ordinaria
tassazione IRPEF. Tale tassazione impedisce che, nell'anno in cui
vengono percepiti, i redditi maturati in più anni si sommino agli altri
redditi del lavoratore tassati con le aliquote IRPEF. |
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