LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per saperne di più

Da una collaborazione INCA Lombardia - Inca Milano

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Le tipologie dei fondi e i destinatari della previdenza complementare

 
 I lavoratori interessati

La norma generale rimarca la distinzione tra fondi a prestazione definita e fondi a contribuzione definita: nel primo caso è certa l’entità della prestazione in relazione al reddito e sono appannaggio esclusivo dei lavoratori autonomi e liberi professionisti; nei fondi a contribuzione definita, che riguardano tutti gli altri lavoratori coinvolti dalle novità legislative, è un dato certo  l’ammontare dei contributi da versare al fondo, mentre l’entità della prestazione dipende dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.

Sono interessati alla previdenza complementare, oltre ai lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti in base alle nuove tipologie contrattuali introdotte dal D. Lgs. n. 276/2003, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative, i lavoratori adibiti ai servizi domestici e familiari destinatari  del fondo ex “mutualità pensioni” (cosiddetto fondo “casalinghe”). 

Ricordiamo invece che per i dipendenti della pubblica amministrazione, il meccanismo del “silenzio-assenso” si attiverà dal momento in cui la materia verrà regolamentata, come espressamente indicato nell’articolo 23 comma 5 del decreto, e quindi successivamente al 1° gennaio 2007.

 
 Le tipologie di fondi pensione

La normativa  suddivide le forme pensionistiche complementari in:

- forme pensionistiche collettive, che possono essere istituite:

a) da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, da accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) nel caso della categoria dei quadri, da accordi anche interaziendali promossi dalle associazioni sindacali nazionali della categoria membri del CNEL

c)  da regolamenti di enti o aziende, nel caso in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale;

d) nel caso dei soci di cooperative, da accordi tra i soci promossi dalle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

e) da accordi tra i soggetti destinatari del fondo “casalinghe”, promossi da associazioni di rilievo almeno regionale;

f) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dalle loro associazioni o sindacati di rilievo almeno regionale;

- forme pensionistiche regionali, tipologia rivolta ai lavoratori che svolgono attività in ambito territoriale;

- forme pensionistiche individuali, ovvero i cosiddetti “fondi aperti”, oppure i contratti di assicurazione sulla vita, o i fondi previdenziali assicurativi stipulati con imprese di assicurazione, i cui regolamenti vengano approvati dalla COVIP.

il fondo “residuale” INPS. La normativa prevede che in caso di silenzio-assenso del lavoratore, entro i termini che abbiamo visto, laddove non siano presenti fondi pensione contrattati collettivamente, il TFR verrà versato in un fondo istituito presso l’INPS.

Ricordiamo che solo i fondi che riceveranno l'autorizzazione della COVIP, potranno ricevere dal 1° luglio 2007 il tfr a titolo di contribuzione.