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La
normativa suddivide le forme pensionistiche complementari in:
-
forme pensionistiche collettive,
che possono essere istituite:
a)
da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza,
da accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari dei contratti
collettivi nazionali di lavoro;
b)
nel caso della categoria dei quadri, da accordi anche interaziendali
promossi dalle associazioni sindacali nazionali della categoria membri
del CNEL
c)
da regolamenti di enti o aziende, nel caso in cui i rapporti di lavoro
non siano disciplinati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale;
d)
nel caso dei soci di cooperative, da accordi tra i soci promossi dalle
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo
legalmente riconosciute;
e)
da accordi tra i soggetti destinatari del fondo “casalinghe”, promossi
da associazioni di rilievo almeno regionale;
f)
accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi
dalle loro associazioni o sindacati di rilievo almeno regionale;
-
forme pensionistiche regionali,
tipologia rivolta ai lavoratori che svolgono attività in ambito
territoriale;
-
forme pensionistiche individuali, ovvero i cosiddetti “fondi
aperti”, oppure i contratti di assicurazione sulla vita, o i fondi
previdenziali assicurativi stipulati con imprese di assicurazione, i cui
regolamenti vengano approvati dalla COVIP.
- il
fondo “residuale” INPS.
La normativa
prevede che in caso di silenzio-assenso del lavoratore, entro i termini
che abbiamo visto, laddove non siano presenti fondi pensione contrattati
collettivamente, il TFR verrà versato in un fondo istituito presso
l’INPS. |