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Le
prestazioni della previdenza complementare |
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| Il diritto
alla prestazione di vecchiaia |
Fermo restando il possesso di almeno cinque anni di
contribuzione alle forme pensionistiche complementari,
il diritto alla prestazione si ottiene al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, stabiliti
nel regime obbligatorio di appartenenza. E’ possibile richiedere
anticipatamente la prestazione complementare, massimo cinque
anni prima, solo in caso di cessazione di attività lavorativa e inoccupazione per almeno
48 mesi, oppure in caso di invalidità permanente
che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un
terzo.
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| Modalità di
erogazione delle prestazioni |
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Per
quanto riguarda le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione
definita e prestazione definita, è prevista, come nella precedente
norma, l’erogazione in capitale, secondo il valore al momento del
requisito, fino ad un massimo del 50% del montante finale
accumulato e l’erogazione in rendita per la parte residua, non inferiore
comunque al 50% della prestazione finale dovuta. Per ciò che concerne la
parte della prestazione erogata in capitale, vengono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al
reintegro. |
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| Prestazioni ai
superstiti |
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Vanno
stipulati da parte dell’aderente al fondo complementare, contratti
assicurativi collaterali in modo tale che in caso di morte dell’aderente
titolare della prestazione pensionistica, i superstiti da esso
indicati ( i c. d.: “beneficiari”) possano, in base all’accordo:
beneficiare del montante residuo liquidato in capitale, oppure in
alternativa,ottenere una rendita calcolata in base al montante
residuale.
In caso
di morte prima del diritto a pensione (cd. "premorienza"), la
posizione del deceduto viene riscattata per intero dagli eredi,
ovvero dai beneficiari da lui indicati. In mancanza di tali soggetti, la
posizione viene acquisita per finalità sociali secondo modalità che
verranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e Politiche
sociali. |
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| Possibilità di
liquidazione interamente in capitale |
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Se
la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante
finale consegna una rendita inferiore a metà dell’importo dell’assegno sociale,
è possibile riscattare completamente la posizione in capitale. Ai fini
del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita
vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè,
solo della speranza di vita dell'aderente (beneficiario diretto).
Proponiamo un esempio: ipotizzando, nell'anno 2005, il caso di un uomo a
65 anni e i coefficienti di trasformazione in vigore dalla Legge n.
335/1995, per poter riscattare completamente la posizione in capitale,
dovrà essere maturato nel 2005 un montante inferiore a € 56.744,28, il
cui 70% è meno € 39.721, cifra che consegna una rendita minore a €
2.437,30, metà appunto dell’assegno sociale. |
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| La tassazione
delle prestazioni |
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A partire
dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, sia la parte in
capitale che in rendita sono imponibili fiscalmente per l’intero
ammontare, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, per quanto
riguarda il capitale, e dei redditi derivanti dai rendimenti, per quanto
riguarda la rendita. L’imposta sulle prestazioni è del 15%,
con riduzione del 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo
di partecipazione alle forme pensionistiche, fino ad un limite massimo
del 6% di riduzione, e quindi di 9% di imposizione ottenibile
dopo 35 anni di contribuzione. Tale schema di imposizione viene previsto
anche per la parte di prestazione erogata in capitale, quindi molto più
favorevole del regime fiscale previsto per il TFR. |
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