LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per saperne di più

Da una collaborazione INCA Lombardia - Inca Milano

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Le prestazioni della previdenza complementare

 
 Il diritto alla prestazione di vecchiaia

Fermo restando il possesso di almeno cinque anni di contribuzione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione si ottiene al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. E’ possibile richiedere anticipatamente la prestazione complementare, massimo cinque anni prima, solo in caso di cessazione di attività lavorativa e inoccupazione per almeno 48 mesi, oppure in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

 
 Modalità di erogazione delle prestazioni

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e prestazione definita, è prevista, come nella precedente norma, l’erogazione in capitale, secondo il valore al momento del requisito, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato e l’erogazione in rendita per la parte residua, non inferiore comunque al 50% della prestazione finale dovuta. Per ciò che concerne la parte della prestazione erogata in capitale, vengono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

 

 Prestazioni ai superstiti

Vanno stipulati da parte dell’aderente al fondo complementare, contratti assicurativi collaterali in modo tale che in caso di morte dell’aderente titolare della prestazione pensionistica, i superstiti da esso indicati ( i c. d.: “beneficiari”) possano, in base all’accordo: beneficiare del montante residuo liquidato in capitale, oppure in alternativa,ottenere una rendita calcolata in base al montante residuale.

In caso di morte prima del diritto a pensione (cd. "premorienza"),  la posizione del deceduto viene riscattata per intero dagli eredi, ovvero dai beneficiari da lui indicati. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene acquisita per finalità sociali secondo modalità che verranno definite con decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.

 
 Possibilità di liquidazione interamente in capitale

Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale consegna una rendita inferiore a metà dell’importo dell’assegno sociale, è possibile riscattare completamente la posizione in capitale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell'aderente (beneficiario diretto).

Proponiamo un esempio: ipotizzando, nell'anno 2005, il caso di un uomo a 65 anni e i coefficienti di trasformazione in vigore dalla Legge n. 335/1995, per poter riscattare completamente la posizione in capitale, dovrà essere maturato nel 2005 un montante inferiore a € 56.744,28, il cui 70% è meno € 39.721, cifra che consegna una rendita minore a € 2.437,30, metà appunto dell’assegno sociale.

 
 La tassazione delle prestazioni 

A partire dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007,  sia la parte in capitale che in rendita sono imponibili fiscalmente per l’intero ammontare, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, per quanto riguarda il capitale, e dei redditi derivanti dai rendimenti, per quanto riguarda la rendita. L’imposta sulle prestazioni è del 15%, con riduzione del 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche, fino ad un limite massimo del 6% di riduzione, e quindi di 9% di imposizione ottenibile dopo 35 anni di contribuzione. Tale schema di imposizione viene previsto anche per la parte di prestazione erogata in capitale, quindi molto più favorevole del regime fiscale previsto per il TFR.