LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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Da una collaborazione INCA Lombardia - Inca Milano

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Il trattamento di fine rapporto

 
 Cos'è

Il Tfr (trattamento di fine rapporto), regolamentato dalla legge 297/82 (art. 2120 codice civile), è la somma che compete al lavoratore dipendente al termine del lavoro in azienda.  Tale trattamento deve essere erogato al lavoratore in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 297/82 nel caso di fallimento o insolvenza dell’azienda, nei confronti del lavoratore subentra il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.

 
 Come si calcola

Il Tfr si calcola sommando per ciascun anno di lavoro ( o frazione di esso) una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. Per comodità si calcola che la quota accantonata è  pari  al 6,91% della retribuzione utile.  La retribuzione utile ai fini del Tfr (salvo previsioni contrattuali) comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale – con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di Cig/s deve essere computato l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento del lavoro.  Il Tfr accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno – con esclusione della quota maturata nell’anno – su base composta – con l’applicazione dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento indice ISTAT

 
 Come viene tassato

Il Tfr viene tassato con l’aliquota media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. In virtù della legge 47/2000, per gli anni di lavoro decorrenti dal 2001, l’amministrazione finanziaria provvede a ricalcolare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

 
 Il regime delle anticipazioni

La Legge 297/82 regolamenta in generale i criteri per ottenere l'anticipazione sul tfr, rinviando alla contrattazione collettiva per eventuali previsioni di miglior favore. Tre sono comunque i presupposti della norma oggi in vigore: le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, le spese relative all'acquisto della prima casa per se o per i figli e le spese per congedi parentali e per la formazione.

 
 Il conto di Tesoreria di Gestione del TFR presso l'INPS

La Legge n. 269/2006, Finanziaria 2007, ha determinato il trasferimento del TFR che il lavoratore sceglie di non destinare ai fondi pensione, ad un conto di Tesoreria di gestione presso l'INPS, nel caso in cui l'azienda nel 2006 abbia superato mediamente i 50 dipendenti, per i quali abbia erogato il TFR. Di fatto per i lavoratori non cambia comunque nulla: la richiesta di liquidazione e di eventuali anticipazioni continuerà ad essere fatta al datore di lavoro, che si sostituirà comunque all'INPS per quanto concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto a effettuare nei confronti dell'INPS.