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Il
trattamento di fine rapporto |
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| Cos'è |
Il Tfr (trattamento di fine rapporto),
regolamentato dalla legge 297/82 (art. 2120 codice civile), è la
somma che compete al lavoratore dipendente al termine del lavoro
in azienda. Tale trattamento deve essere erogato al
lavoratore in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro. Ai
sensi dell’art. 2 della Legge 297/82 nel caso di fallimento o
insolvenza dell’azienda, nei confronti del lavoratore subentra il Fondo di
garanzia istituito presso l’INPS.
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| Come si
calcola |
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Il Tfr si calcola sommando per ciascun anno di lavoro ( o
frazione di esso) una quota pari all’importo della retribuzione annua
divisa per 13,5. Per comodità si calcola che la quota accantonata è
pari al 6,91% della retribuzione utile. La retribuzione utile ai fini del Tfr (salvo previsioni contrattuali)
comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro a titolo non occasionale – con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese. In caso di Cig/s deve essere computato
l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di svolgimento del lavoro.
Il Tfr accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno –
con esclusione della quota maturata nell’anno – su base composta – con
l’applicazione dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento indice
ISTAT |
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| Come
viene tassato |
Il Tfr viene tassato con l’aliquota media del
lavoratore nell’anno in cui è percepito. In virtù della legge
47/2000, per gli anni di lavoro decorrenti dal 2001,
l’amministrazione finanziaria provvede a ricalcolare l’imposta,
applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli
ultimi 5 anni.
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| Il
regime delle anticipazioni |
La
Legge 297/82 regolamenta in generale i criteri
per ottenere l'anticipazione sul tfr, rinviando alla
contrattazione collettiva per eventuali previsioni di miglior
favore. Tre sono comunque i presupposti della norma oggi in
vigore: le spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
le spese relative all'acquisto della prima casa per se o
per i figli e le spese per congedi parentali e per la
formazione.
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| Il
conto di Tesoreria di Gestione del TFR presso l'INPS |
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La Legge n. 269/2006,
Finanziaria 2007, ha determinato il trasferimento del TFR che il
lavoratore sceglie di non destinare ai fondi pensione, ad un conto di
Tesoreria di gestione presso l'INPS, nel caso in cui l'azienda nel 2006
abbia superato mediamente i 50 dipendenti, per i quali abbia erogato il
TFR. Di fatto per i lavoratori non cambia comunque nulla: la richiesta
di liquidazione e di eventuali anticipazioni continuerà ad essere fatta
al datore di lavoro, che si sostituirà comunque all'INPS per quanto
concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo
poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto
a effettuare nei confronti dell'INPS. |