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Il sistema
retributivo di calcolo delle pensioni riguarda i lavoratori che, alla data del
31.12.1995, possano far valere una contribuzione pari o superiore a 936 settimane
(18 anni). A tal fine possono essere considerati i contributi da lavoro,
figurativi, volontari e da riscatto, anche cumulati con la contribuzione da
lavoro autonomo e con i contributi esteri in Stati convenzionati con l'Italia.
Sono inoltre interessati, per la parte di calcolo
fino al 31.12.1995, i lavoratori che, alla data del 31.12.1995, hanno
meno di 936 settimane (18 anni) di contribuzione.
Questi ultimi, infatti, vedranno liquidata la pensione con il
metodo misto,
a meno che non esercitino l'opzione per il sistema contributivo.
L'impostazione del
calcolo retributivo tiene conto di due elementi fondamentali:
1) La retribuzione da prendere a base
di calcolo della pensione
2) L'anzianitą contributiva che
determina la percentuale da applicale alla retribuzione base.
La norma si č evoluta e
ha cambiato base di calcolo fino alla
riforma del 1992, che ha introdotto la base di calcolo sulle
ultime 520 settimane (10 anni).
Le retribuzioni da prendere a base di
calcolo vengono ogni anno rivalutate in base agli indici ISTAT.
In definitiva dal 2002 la
pensione retributiva viene suddivisa in due quote, la "quota A" che applica le
anzianitą contributive maturate fino al 31.12.1992 ad una base pensionabile
costituita dalla media retributiva delle ultime 260 settimane, e la "quota B"
che applica le anzianitą contributive maturate dal 1.1.1993 alla media
retributiva delle ultime 520 settimane. A queste medie si applica per ottenere l'importo della
pensione, una percentuale pari al 2,00% per ogni anno di contribuzione versata.
Tale percentuale si riduce in base a scaglioni di reddito.
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